Statuto

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

 

” MOVIMENTO DECRESCITA FELICE CIRCOLO TERRITORIALE DI BOLZANO”

 

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

 

Art. 1 Promossa dai soci dell’associazione Movimento Decrescita Felice è costituita, ai sensi delle legge 383/00, l’associazione di promozione sociale denominata « MOVIMENTO DECRESCITA FELICE CIRCOLO TERRITORIALE DI BOLZANO » che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

 

Art. 2 L’associazione ha sede attualmente in Bolzano, Via Castel Flavon 109 a e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio direttivo.

 

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

 

L’associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana e del codice civile e della legislazione vigente ed è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

 

L’attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’assemblea dei soci. L’associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

 

Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.

 

Art. 3 La durata dell’associazione è illimitata.

 

OGGETTO

 

Art. 4 Il MOVIMENTO DECRESCITA FELICE CIRCOLO TERRITORIALE DI BOLZANO è un’associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

 

L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

 

L’Associazione si propone di:

 

ridurre fenomeni quali (a titolo semplificativo e non esaustivo):

 

lo sfruttamento delle risorse naturali, l’utilizzo di energia, la

 

produzione di merci, la mercificazione dei beni, la produzione dei

 

rifiuti, la specializzazione e la frammentazione del lavoro ed in

 

genere delle attività umane, il tempo dedicato al lavoro

 

retribuito, il ruolo dei soggetti economici nella vita e nelle

 

decisioni delle comunità, la separazione della cultura del come

 

(“tecnico-scientifica”) da quella del perchè (“umanistica”)

 

la mercificazione delle idee e dei saperi, l’impatto ambientale dell’agire umano;

 

incrementare fenomeni quali (a titolo semplificativo e non esaustivo):

 

l’autoproduzione e lo scambio non commerciale di beni e servizi,

 

il ruolo sussidiario della produzione e dello scambio mercantile,

 

quale strumento di soddisfacimento dei bisogni dell’uomo, rispetto

 

ad altre forme di organizzazione della vita delle comunità, la

 

produzione ed il consumo di alimenti biologici, le filiere di

 

produzione corte e gli acquisti collettivi, la libera circolazione

 

delle idee e dei saperi, l’utilizzo di fonti di energia

 

rinnovabili, la tutela delle diversità (biologiche, culturali,

 

ecc…) , l’uso di tecnologie e sistemi produttivi che ottimizzano

 

il consumo delle risorse naturali ed energetiche, l’allungamento

 

della vita utile delle merci, le tecniche e i saperi artigianali

 

la finanza etica e l’economia no-profit, la responsabilizzazione dei soggetti economici rispetto alla produzione di esternalità negative, l’imprenditorialità attenta alla crescita umana di coloro che lavorano nell’impresa e dei fruitori dei prodotti che l’impresa produce, l’accesso al lavoro, alla vita sociale, alla fruizione di strumenti o servizi da parte di coloro che oggi il mercato esclude, la partecipazione, la convivialità, la fiducia reciproca dell’agire umano nelle comunità di appartenenza, la solidarietà tra i popoli e tra le persone per la costruzione di rapporti basati sul rispetto della persona, la trasmissione dei saperi e il confronto fra le generazioni, il ruolo della famiglia come nucleo fondamentale della comunità e luogo naturale di apprendimento dei valori non utilitaristici cui la stessa etimologia del termine (comunità = “cum munus” – “con dono”) fa riferimento.

 

L’Associazione, intende raggiungere il proprio scopo sociale, attraverso:

 

lo svolgimento di attività di formazione, informazione, istruzione, ricerca e documentazione;

 

la divulgazione di beni e servizi coerenti con lo scopo sociale, le loro tecniche di produzione e utilizzo;

 

lo stimolo di rapporti collaborativi diretti e di scambio fra i soci, di informazioni, di beni o servizi coerenti con lo scopo sociale;

 

la promozione e gestione di forme di mutuo soccorso fra i soci, in uno spirito di solidarietà sociale e di valorizzazione delle diversità culturali e razziali;

 

ogni altra iniziativa tesa al raggiungimento dello scopo sociale, come eventualmente anche prevista da appositi regolamenti emanati dagli organi associativi preposti

 

L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

 

L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

 

L’associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

 

SOCI

 

Art. 5 Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro che sono soci dell’Associazione Movimento per la Decrescita Felice ed intendono collaborare a livello locale per il raggiungimento dello scopo sociale.

 

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio direttivo.

 

I soci, possono essere:

 

Soci fondatori

 

Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche, già socie dell’Associazione Movimento per la Decrescita Felice, che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.

 

I soci fondatori sono tenuti al pagamento della quota annuale come condizione per poter partecipare alle Assemblee generali del Movimento per la Decrescita Felice con diritto di voto.

 

Soci ordinari

 

Sono soci ordinari le persone fisiche e le associazioni no profit, già socie dell’Associazione Movimento per la Decrescita Felice, che si impegnano a partecipare attivamente alla vita del Movimento. I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota annuale come condizione per poter partecipare alle Assemblee generali con diritto di voto.

 

Soci Simpatizzanti

 

Sono soci simpatizzanti le persone fisiche e le associazioni no profit, già socie dell’Associazione Movimento per la Decrescita Felice, che intendono sostenere il Movimento senza assumere l’impegno di partecipare attivamente alla vita associativa.

 

I soci simpatizzanti saranno informati in via preferenziale di tutte le iniziative del Movimento.

 

I soci simpatizzanti sono tenuti al pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo come condizione per poter partecipare alle Assemblee territoriali.

 

Art. 6 I soci Fondatori e i soci Ordinari aderenti all’associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. L’associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

 

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto.

 

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione.

 

Tutti i soci Fondatori ed Ordinari maggiorenni hanno diritto di voto.

 

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’associazione.

 

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

 

Art. 7 La qualità di socio si perde per:

 

– decesso;

 

– mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio direttivo trascorsi tre mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;

 

– perdita della qualifica di socio dell’Associazione Movimento della Decrescita Felice;

 

– dimissioni: ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso;

 

– espulsione: il Consiglio direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

 

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.

 

RISORSE ECONOMICHE

 

Art. 8 Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione saranno costituite:

 

– dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo;

 

– da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);

 

– da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione;

 

– da contributi di organismi internazionali;

 

– da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

 

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

 

beni mobili ed immobili;

 

da sovvenzioni, donazioni, lasciti o successioni;

 

da eventuali contributi straordinari;

 

dagli avanzi di gestione.

 

Anche nel corso della vita dell’associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

 

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 9 Sono organi dell’associazione:

 

l’assemblea dei soci;

 

il Consiglio direttivo;

 

il Presidente;

 

il Vice Presidente;

 

il Segretario;

 

Il Tesoriere.

 

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

 

ASSEMBLEA DEI SOCI

 

Art. 10 L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

 

L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

 

In particolare l’assemblea ha il compito:

 

di ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio direttivo;

 

di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;

 

di deliberare sulle modifiche dello statuto dell’associazione e sull’eventuale scioglimento dell’associazione stessa.

 

Art. 11 L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all’anno entro il mese di aprile.

 

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’associazione, dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci.

 

La convocazione è fatta dal Presidente dell’associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax o posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

 

Art. 12 Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

 

Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

 

Art. 13 Ogni Socio Fondatore e Ordinario ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

 

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

 

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio direttivo.

 

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.

 

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall’assemblea.

 

I verbali dell’assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

 

Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

 

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Art. 14 Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall’assemblea. L’assemblea elegge il Consiglio direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

 

Il Consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall’assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

 

Al Consiglio direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell’associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci simpatizzanti.

 

Inoltre gli compete:

 

predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione;

 

redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;

 

vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione;

 

determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati;

 

Il Consiglio Direttivo individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

 

Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

 

Art. 15 Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

 

Sarà in facoltà del Consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione.

 

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

 

Art. 16 I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

 

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

 

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.

 

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.

 

Art. 17 Il Consiglio direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

 

Ogni membro del Consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, o a mezzo fax, o posta elettronica o telegramma.

 

L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

 

Art. 18 Per la validità della riunione del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

 

La riunione è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’associazione.

 

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

 

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

IL TESORIERE

 

Art. 19 Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’associazione.

 

IL SEGRETARIO

 

Art. 20 Al Segretario spetta il compito di tenere e aggiornare i libri verbali e Libro soci nonché quello di coadiuvare nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente.

 

IL PRESIDENTE

 

Art. 21 Il Presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.

 

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio direttivo e dell’assemblea dei soci.

 

Il Presidente assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

 

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il consiglio direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

 

Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice-Presidente.

 

ESERCIZIO SOCIALE

 

Art. 22 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

 

MODIFICHE STATUTARIE

 

Art. 23 Questo statuto è modificabile dall’assemblea straordinaria secondo le norme previste dall’art. 13 del presente statuto. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la legge italiana.

 

SCIOGLIMENTO

 

Art. 24 Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre l’assemblea straordinaria dei soci validamente costituita secondo le norme del presente statuto

 

L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

 

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

 

NORME FINALI

 

Art. 25 Rapporti tra i Circoli Territoriali e l’Associazione Nazionale

 

I rapporti tra l’Associazione Movimento per la Decrescita Felice e l’Associazione – circolo territoriale saranno oggetto di apposito regolamento e/o convenzione.

 

Art. 26 Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.

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